Il giudice dell’esecuzione immobiliare n.45/1998 R.G.Es., ha emesso la seguente ordinanza: rilevato, innanzitutto, che il creditore, all’udienza dell' 1.7.2008, esprimeva “il proprio assenso all’espunzione dalla procedura immobiliare del bene immobile contraddistinto in catasto F.31 e mappale 1330/6” (rectius, “mappale 1330/16”), sicchè è possibile, senza ulteriori udienze, non solamente dichiarare l’improcedibilità dell’esecuzione, quanto al menzionato immobile, ma anche ordinare la correlativa cancellazione della trascrizione del pignoramento; considerato, quanto agli ulteriori immobili, quelli siti in Palazzo san Gervasio, in catasto al fol.31,p.lle 859/2,859/3,859.4.859/5.859.6, che essi sono tutti sottoposti al vincolo, di cui l’art.10, d. lgs. 22.1.2004, n.42, come dichiarato dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici della Basilicata (cfr. nota prot.004657 22/04/2008 ed allegata certificazione): dichiarazione che il G.E. non può sindacare; rilevato che la tutela implica l’inalienabilità degli immobili de quibus agritur, ai sensi dell’art.54,co.2, d.lgs. cit.; reputato che il sorgere del vincolo discende dal ricorrere di determinate condizioni materiali, le quali assoggettano i beni a tutela ope legis, salva la verifica successiva, che può pervenire ad eludere la sussistenza, nei singoli casi concreti, dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (art.12, d. lgs. cit.): verifica che,nel caso di specie, non risulta compiuta (la Soprintendenza, infatti, menziona il sorgere del vincolo direttamente dalla legge) e mancando la quale persiste la tutela di diritto; osservato con non è richiesta, nella fase della tutela ope legis, alcuna trascrizione (cfr.l’art.12, co.7. e l’art.15, co.2, del d. lgs. cit. che riferiscono alla sola trascrizione dalla dichiarazione dell’interesse culturale, emessa in seguito alla verifica); ritenuto che anche la disciplina vigente all’epoca della trascrizione del pignoramento prevedeva la tutela ope legis, ai sensi dell’artt. 1, co. 1, e 4, co.3, della 1. 1.6.1939, n. 1089 (cfr.,con riferimento ad immobili dello Stato, per i quali, peraltro, per quanto qui rileva, valeva la stessa disciplina, Cass. Civ., Sez. I, 24.04.2003, n.6552: “Nel vigore della legge 1 giugno 1939, n.1089, l’interesse storico-artistico di un immobile di proprietà dello Stato, la cui presenza ne determina, ai sensi degli artt. 822, secondo comma, ed 823, primo comma, cod. civ., l’insclusione nel demanio pubblico e l’assoluta inalienabilità, non postula formali e specifici provvedimenti valutativi della pubblica amministrazione, ed è riscontrabile, pure in assenza di tali provvedimenti, sulla scorta delle intrinseche qualità e caratteristiche del bene, evincibili anche dagli atti e comportamenti posti in essere dall’autorità amministrativa nella gestione dello stesso.”; cfr., altre sì, sull’irrivelanza della trascrizione e sulla sottoposizione al vincolo ex lege anche degli immobili delle persone giuridiche private, i motivi di Cass. Civ.,Sez. I, 26.6.1990, n.6496 del 1990). Per questi motivi, il giudice dichiara improcedibile l’esecuzione; ordina cancellarsi la trascrizione del
pignoramento, eseguita in Potenza, in data 13.7.1998, ai nn. 9231 R.G. e 7847 R.P., limitatamente all’immobile in Palazzo San Gervasio, in catasto al fol.31, p.lla 1330, sub.16; fissa udienza, per sentire le parti sulla cancellazione della trascrizione del pignoramento, anche quanto sugli immobili in Palazzo San Gervasio, in catasto al fol.31, p.lle 859/2, 859/3, 859/4. 859/5. 859/6, al 13.1.2009.

Il giudice, Luigi Galasso